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Un contratto con cui il fideiussore garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore (art. 1936 c.c.).
Sì, deve risultare da atto scritto (art. 1937 c.c.). Senza forma scritta, la fideiussione è nulla.
Il fideiussore rinuncia al beneficio di escussione e deve pagare immediatamente a richiesta del creditore, senza che questi debba prima agire contro il debitore.